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Art. 1 - E’  costituita la  fondazione senza scopo di lucro denominata “FONDAZIONE MALATTIE INFETTIVE E SALUTE INTERNAZIONALE” (MISI) ovvero Infectious Diseases and International Health (IDIH) con sede in Brescia, Via XX Settembre n. 24

Art. 2 - Gli scopi della Fondazione unicamente scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi fine di lucro, sono quelli di promuovere la ricerca e le iniziative nell’ambito epidemiologico, preventivo e della sperimentazione clinica nel campo dell'infettivologia.

La Fondazione si propone in particolare di favorire e sviluppare la ricerca di base, applicata e operazionale, ponendosi come momento di progresso delle conoscenze e di sviluppo delle tecnologie . . diagnostiche e terapeutiche innovative, con impatto sui programmi di sorveglianza e controllo, di qualificazione dell’assistenza e di integrazione socio-sanitaria..

La Fondazione vuole favorire le attività di ricerca e sviluppo nei settori di interesse infettivologico e/o tropicalistico con particolare riferimento all'infezione HIV/AIDS, alle epatiti virali, alle infezioni di comunità e nosocomiali, alle patologie tropicali e infettive d'importazione del viaggiatore internazionale e del migrante.

 In relazione a tali finalità la Fondazione si propone altresì di promuovere e sviluppare attività di formazione, aggiornamento, educazione e comunicazione nonché attività socio-assistenziali per il benessere di popolazioni svantaggiate.  La Fondazione incoraggia e promuove iniziative intese a sostenerne le attività  e diffondere le conoscenze  nei settori disciplinari di sua competenza ai fini del progresso scientifico, culturale e sociale. 

Uno strumento privilegiato è individuato in particolare nell’allestimento, sviluppo e  sfruttamento scientifico del “Progetto  MaSTER” data base fonte ricchissima di dati per il miglioramento delle conoscenze  dell’ evoluzione epidemiologica delle patologie infettive,  delle variazioni della loro presentazione clinica e della risposta al trattamento.

Art. 3 - Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene apportato  inizialmente dai   fondatori, come indicato nell’atto costitutivo.

Il patrimonio è costituito nella complessiva misura di €. 103.291,38 (euro centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto).

Art. 4 - Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite e dei proventi  derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa;

- di ogni eventuale contributo ed elargizione di soci fondatori, di soci benemeriti e di terzi, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;

- di ricavi provenienti da pubblicazioni, premi, concorsi, borse di studio ed ogni altro legittimo incentivo di qualsiasi natura;

- dei ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 5 - Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- il Segretario Generale (se nominato)

- il Comitato dei Consiglieri Scientifici Operativi;

- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;

Art. 6 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da  un numero  minimo di 5 (cinque)  consiglieri fino ad un numero massimo di 15 (quindici).

All’atto della costituzione della Fondazione i fondatori nominano a vita cinque membri del Consiglio di Amministrazione e fra questi il Presidente.

Per perpetuare l’intendimento dei fondatori , i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 (trenta) giorni dalla  vacanza del membro a vita per effetto di dimissioni, permanente impedimento o decesso.

In caso di sostituzione del Presidente, gli altri membri a vita designano a maggioranza il nuovo Presidente  fissando la durata della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati a vita hanno facoltà di nominare, a loro volta, ulteriori tre componenti del Consiglio stesso nel seguente modo: il Presidente, o il suo successore, ha facoltà di nominare due consiglieri, e gli altri quattro membri a vita o i loro  successori l’altro  consigliere.

Tali consiglieri vengono cooptati nel Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri diversi ed ulteriori vengono nominati per cooptazione  da parte del Consiglio di Amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

I componenti cooptati del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni  e possono essere riconfermati; all'atto della nomina la prima scadenza coinciderà con la scadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

I componenti cooptati – in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso – possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione

Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata, in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione nonchè le cariche del Comitato dei Consiglieri Scientifici Operativi sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 7 - Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) provvedere alla gestione patrimoniale della Fondazione;

b) predisporre le direttive per le attività della Fondazione rivolte al conseguimento dei suoi fini statutari e autorizzarne l’implementazione;

c) autorizzare formalmente ogni iniziativa scientifica che contempli la Fondazione in qualità di Promotore del Progetto MaSTER  e/o di altri progetti ;

d) predisporre il Regolamento attuativo delle attività della Fondazione ed eventuali aggiornamenti;

e) procedere alla cooptazione per l’aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’articolo precedente;

f) nominare eventuali Vice-Presidenti;

g) nominare il Comitato  dei Consiglieri Scientifici ;

h) procedere eventualmente alla nomina del Segretario Generale;

i) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal Presidente e approvate dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

l) approvare entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno successivo ed entro il 30 giugno di ogni anno, il relativo bilancio consuntivo.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente, si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri. Le convocazioni devono essere fatte con preavviso di 8  giorni , con l’indicazione della data, del luogo della riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da spedire mediante posta, fax, telegramma o posta elettronica all'indirizzo dei consiglieri; le convocazioni straordinarie e urgenti possono essere fatte con preavviso di almeno 3 giorni, mediante posta, fax, telegramma o posta elettronica all'indirizzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione  si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. .

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale  rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta la nomina di procuratori determinandone le attribuzioni nell’ambito dei poteri a lui spettanti. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato dei Consiglieri Scientifici.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale (se nominato), cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Consiglieri Scientifici  e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Firma gli atti e quanto occorra per l’espletamento di tutte le iniziative che vengono deliberate; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento attuativo e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di età, che assume la carica di Vice-Presidente.

Art. 10 - Il Segretario Generale, laddove venga istituito, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Consiglieri Scientifici  ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

- cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione.

- partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con un voto consultivo qualora  non sia membro effettivo degli stessi.

>Art. 11 - Il Comitato dei Consiglieri Scientifici  è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione  ed è composto da un minimo di cinque e da un massimo di quindici membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi scientifici, culturali e le iniziative di formazione e di integrazione socio-assistenziali della Fondazione, anche esterne al Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato dei Consiglieri Scientifici durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Art. 12 - Il Comitato dei Consiglieri Scientifici si riunisce almeno una volta all’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Comitato dei Consiglieri Scientifici:

- formula proposte motivate al CdA per implementare  iniziative della Fondazione;

- esprime su richiesta del CdA  pareri su programmi di attività  proposti o implementati anche in collaborazione con enti pubblici o privati, fondazioni e rappresentanti di parti sociali;

- esprime su richiesta del CdA pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

- può provvedere di concerto con il CdA all'organizzazione e gestione operativa delle attività di formazione, divulgative e socio-assistenziali a sostegno dei fini statutari della Fondazione con le modalità riportate nel Regolamento.

Le delibere del Comitato dei Consiglieri Scientifici per essere esecutive devono sempre essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Consiglieri Scientifici devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri  e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Art.  14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico sono scelti tra le persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e sue suppelnti nominati dalla Fondazione.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa, trascrivendo su apposito registro le verifiche e gli adempimenti svolti.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico non è tenuto a partecipare alla riunioni del Consiglio di Amministrazione e qualora vi partecipi non ha comunque diritto di voto. I membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico  restano in carica per tre esercizi, e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico spetta, oltre al rimborsi delle spese , un indennità fissa annua ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 15 - L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili debbono essere riutilizzati nell’attività della Fondazione o comunque per incrementare il patrimonio. Non è consentita la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché dei fondi e delle riserve durante la vita della Fondazione a meno che  la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 16 - La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Qualora gli scopi indicati nel precedente art. 2 divengano impossibili o di scarsa utilità ovvero il patrimonio divenga insufficiente ed, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall’art. 27 Codice Civile ovvero quelle di scioglimento previste dall’art. 28, 1° e 2°  comma. del Codice Civile, la Fondazione verrà dichiarata estinta.

In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata tutti i beni della Fondazione saranno devoluti a cura del Consiglio di Amministrazione ad altri enti pubblici o privati, che  perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

In caso di liquidazione, per qualunque causa, della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre  liquidatori che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Presso la Fondazione potrà essere istituito l’albo dei Soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.
Art. 18 - Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia.

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